Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 1953 al 22 dicembre 2008. 71 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: In aggiunta all'anticipo del 20 per cento sull'assegnazione annua stabilita in favore di ciascun Ente o Sezione speciale di riforma fondiaria a norma dell'art. 26 della legge 12 maggio 1950, n. 230, il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha la facolta' di concedere ulteriori anticipazioni fino al massimo complessivo del 50 per cento dell'assegnazione stessa, quando gli Enti e Sezioni di riforma fondiaria debbano eseguire forniture o lavori particolarmente onerosi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-03-21;224~art5 · fonte del testo