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In aggiunta all'anticipo del 20 per cento sull'assegnazione annua stabilita in favore di ciascun Ente o Sezione speciale di riforma fondiaria a norma dell'art. 26 della legge 12 maggio 1950, n. 230, il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha la facolta' di concedere ulteriori anticipazioni fino al massimo complessivo del 50 per cento dell'assegnazione stessa, quando gli Enti e Sezioni di riforma fondiaria debbano eseguire forniture o lavori particolarmente onerosi.

Testo in vigore dal 16 aprile 1953 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-03-21;224~art5 · fonte del testo