Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 1953 al 22 dicembre 2008. 111 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Qualora sui terreni espropriati ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni, gravino iscrizioni ipotecarie dipendenti da mutui fondiari ed agrari, il Tribunale competente ai sensi del precedente art. 1 dispone su richiesta degli Istituti di credito fondiario ed agrario creditori, il versamento a favore di essi dei titoli rappresentativi delle indennita' di espropriazione perche' questi siano imputati a totale o parziale estinzione del debito siccome pagamento anticipato, osservate, in quanto applicabili, le modalita' di cui all'art. 8 del regolamento per l'esecuzione delle leggi del credito fondiario approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e successive modificazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-03-21;224~art7 · fonte del testo