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Qualora sui terreni espropriati ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni, gravino iscrizioni ipotecarie dipendenti da mutui fondiari ed agrari, il Tribunale competente ai sensi del precedente art. 1 dispone su richiesta degli Istituti di credito fondiario ed agrario creditori, il versamento a favore di essi dei titoli rappresentativi delle indennita' di espropriazione perche' questi siano imputati a totale o parziale estinzione del debito siccome pagamento anticipato, osservate, in quanto applicabili, le modalita' di cui all'art. 8 del regolamento per l'esecuzione delle leggi del credito fondiario approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 16 aprile 1953 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-03-21;224~art7 · fonte del testo