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Alla spesa di lire 7 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per il pagamento del grano prelevato dall'ammasso per contingente si provvedera' con le maggiori entrate di cui all'articolo precedente. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008
