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La dilazione di pagamento dell'imposta di fabbricazione e di quella generale sull'entrata gravanti sui prodotti petroliferi nazionali e sui gas di petrolio liquefatti, pure nazionali, estratti per l'immissione in consumo sul mercato interno, puo' essere concessa per un periodo non superiore a 180 giorni e per un saggio di interesse del 5 per cento annuo, con esclusione dei primi 30 giorni.

Testo in vigore dal 16 aprile 1968 al 25 novembre 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;393~art1 · fonte su Normattiva