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((Il capo dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione concede, d'intesa con il ricevitore della dogana e su richiesta delle aziende interessate, il pagamento differito dell'imposta di fabbricazione gravante sui prodotti petroliferi e sui gas di petrolio liquefatti, nazionali, estratti per l'immissione in consumo sul mercato interno, per un periodo di trenta giorni, senza il pagamento di interessi)).
Testo in vigore dal 25 novembre 1973 al 30 ottobre 1993
