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Le aziende titolari di impianti di raffinazione, di trasformazione o di distribuzione di prodotti petroliferi e di gas di petrolio liquefatti che intendono ottenere la dilazione di cui al precedente articolo 1 devono farne richiesta al Ministero delle finanze. La concessione del beneficio e' subordinata alla prestazione di apposita garanzia mediante deposito di titoli al portatore del debito pubblico, oppure mediante annotazione di vincolo sopra iscrizioni di rendita nominativa ovvero a mezzo di fideiussione da parte di un istituto di credito di diritto pubblico o di una banca di interesse nazionale o di una azienda di credito ordinario avente un patrimonio, fra capitale versato e riserve, non inferiore a lire 300 milioni o di una Cassa di risparmio, di un Monte di credito su pegno di prima categoria o di una banca popolare avente un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni, nonche' da parte dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane. La fideiussione deve garantire l'imposta di fabbricazione e l'imposta generale sull'entrata gravanti sui quantitativi massimi di prodotti petroliferi nazionali e di gas di petrolio liquefatti, pure nazionali, che l'azienda intende estrarre per l'immissione in consumo sul mercato interno con il pagamento dilazionato delle medesime imposte ed i relativi interessi nonche' l'indennita' di mora e la sopratassa per l'eventuale ritardato pagamento, rispettivamente, dell'imposta di fabbricazione e dell'imposta generale sull'entrata.
Testo in vigore dal 16 aprile 1968 al 25 novembre 1973
