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((Le aziende titolari di impianti di raffinazione, di trasformazione o di distribuzione di prodotti petroliferi e di gas di petrolio liquefatti che intendono ottenere la maggiore dilazione di cui al precedente articolo 2 devono farne motivata richiesta al Ministero delle finanze. La concessione del pagamento differito, sia per il periodo di trenta giorni di cui al precedente articolo 1 sia per la maggiore dilazione prevista dal precedente articolo 2, e' subordinata alla prestazione di apposita cauzione mediante deposito di titoli al portatore del debito pubblico, oppure mediante annotazione di vincolo sopra iscrizioni di rendita nominativa, ovvero a mezzo di fidejussione da parte di un istituto di credito di diritto pubblico o di una banca di interesse nazionale o di una azienda di credito ordinario avente un patrimonio, fra capitale versato e riserve, non inferiore a lire 300 milioni, o di una cassa di risparmio, di un monte di credito su pegno di prima categoria o di una banca popolare avente un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni, nonche' da parte dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane. La cauzione deve garantire l'importo dell'imposta di fabbricazione da dilazionare, i relativi interessi quando dovuti e la indennita' di mora per l'eventuale ritardato pagamento)).
Testo in vigore dal 25 novembre 1973 al 30 ottobre 1993
