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In caso di ritardato pagamento dell'imposta di fabbricazione, sulle somme non versate tempestivamente e' applicata l'indennita' di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine. Quando il pagamento avvenga dopo il ventesimo giorno dalla scadenza del termine, l'azienda debitrice decade dal beneficio del pagamento dilazionato ed e' tenuta al pagamento, in unica soluzione, delle somme dovute, a titolo di imposta di fabbricazione e dei relativi interessi, per tutti i quantitativi di prodotti petroliferi nazionali e di gas di petrolio liquefatti, pure nazionali, estratti con il beneficio del pagamento dilazionato e per i quali lo stesso pagamento non sia ancora avvenuto.

Testo in vigore dal 16 aprile 1968 al 30 ottobre 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;393~art4 · fonte su Normattiva