Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 agosto 1960 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
L'art. 12 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e' sostituito dal seguente: (Personale direttivo degli educandati femminili statali e dei convitti nazionali). "Alle direttrici degli educandati femminili statali e ai rettori dei convitti nazionali e' attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per i presidi di prima categoria. Alle vice direttrici e ai vice rettori degli istituti di cui al precedente comma e' attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per i presidi di seconda categoria. Ai vice rettori aggiunti dei convitti nazionali e' attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per i professori di ruolo B".
Testo in vigore dal 24 agosto 1960 al 16 dicembre 2010
