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L'art. 12 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e' sostituito dal seguente: (Personale direttivo degli educandati femminili statali e dei convitti nazionali). "Alle direttrici degli educandati femminili statali e ai rettori dei convitti nazionali e' attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per i presidi di prima categoria. Alle vice direttrici e ai vice rettori degli istituti di cui al precedente comma e' attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per i presidi di seconda categoria. Ai vice rettori aggiunti dei convitti nazionali e' attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per i professori di ruolo B".

Testo in vigore dal 24 agosto 1960 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-08-01;853~art1 · fonte del testo