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Nella prima applicazione della presente legge, che avra' efficacia dal 1 luglio 1961, l'inquadramento del personale di cui all'art. 1 si effettua per quanto concerne i rettori e le direttrici, i vice rettori e le vice direttrici secondo le norme previste dall'art. 25 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per l'inquadramento del personale direttivo degli Istituti d'istruzione secondaria di prima e seconda categoria, e per quanto concerne i vice rettori aggiunti secondo le norme previste dagli articoli 19 e 20 della medesima legge per gli insegnanti straordinari e ordinari di ruolo B degli Istituti di istruzione secondaria.
Testo in vigore dal 24 agosto 1960 al 16 dicembre 2010
