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La lavoratrice ha diritto alla stessa retribuzione del lavoratore quando le prestazioni richieste siano uguali o di pari valore. I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1977 al 15 giugno 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;903~art2 · fonte su Normattiva