Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1983
Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1983 al 22 dicembre 2008. 271 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per lo svolgimento dell'attivita' di cui all'articolo 1 l'ANAS e' autorizzata di volta in volta ad assumere, in deroga alle vigenti disposizioni, con contratto a termine, unita' di personale in possesso della laurea in ingegneria civile, in possesso del diploma di geometra ed in qualita' di assistente, nel numero che verra' stabilito con il decreto di cui al successivo comma. Le assunzioni sono disposte con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro in relazione alle effettive necessita' ed esigenze derivanti dall'attuazione dei programmi di assistenza di cui al precedente articolo 1. Le assunzioni avverranno previo avviso sui maggiori organi di informazione a carattere nazionale ed a seguito dell'esito favorevole di un colloquio attitudinale sulle materie professionali riguardanti le attivita' da svolgere che avverra' con una commissione di esperti interni ed esterni all'Azienda. I candidati dovranno altresi' dimostrare una perfetta conoscenza della lingua inglese, nonche' di altra lingua eventualmente richiesta. Con il decreto di cui al precedente secondo comma verranno determinate le modalita' di partecipazione al colloquio, il Paese estero di destinazione, la durata del contratto e le eventuali proroghe, nonche' i requisiti che dovranno essere posseduti dagli interessati e l'entita' del trattamento economico che sara' corrisposto ai sensi del successivo articolo 3. Al personale assunto a norma dei precedenti commi si applicano le norme di cui agli articoli 60, 62 e 65 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'inosservanza degli indicati articoli determina la risoluzione del rapporto di impiego per colpa del personale assunto a contrattoaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1982-12-28;966~art2 · fonte del testo