Art. 3
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.466 milioni per l'anno 1984 e in lire 2.233 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 23 febbraio 1985
