In base a contingenti numerici da fissare dal Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro, il commissario e' autorizzato ad assumere, con contratti di diritto privato, il personale di ufficio, consulenti, corrispondenti e tecnici, sia in Italia che in Belgio. Il commissario autorizza altresi' le spese da sostenere in Italia e in Belgio per il funzionamento del Commissariato, la formazione dei progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori e la loro esecuzione e le spese di rappresentanza.

Testo vigente dal 7 novembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-12;1034~art6 · fonte del testo