Il Ministero degli affari esteri provvedera' a somministrare al Commissariato i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'Esposizione universale ed internazionale di Bruxelles del 1958 in rapporto agli impegni da soddisfare, a titolo di anticipazione. Il commissario e' tenuto a rendere regolari e periodici rendiconti delle somme somministrategli.

Testo vigente dal 7 novembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-12;1034~art7 · fonte del testo