Il commissario generale, direttamente o a mezzo del segretario generale, gestisce i fondi assegnati al Commissariato. Il commissario generale autorizza le spese da sostenere in Italia od all'estero per il funzionamento del Commissariato, la formazione di progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori, la loro esecuzione, le spese di trasporto ed ogni altra spesa e retribuzione necessaria per la realizzazione della manifestazione, nonche' le spese di rappresentanza.

Testo vigente dal 15 febbraio 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-01-28;3~art5 · fonte su Normattiva