Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1990 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Il commissario generale rappresenta il Governo italiano ai fini degli adempimenti previsti dalla convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 893, modificata da ultimo con protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con legge 3 giugno 1978, n. 314. Il commissario generale, direttamente o a mezzo del segretario generale o del direttore amministrativo, se dirigente, gestisce i fondi assegnati al Commissariato generale. Il commissario generale ordina le spese da sostenere in Italia o all'estero per il funzionamento del Commissariato generale e del padiglione, la formazione dei progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori e la loro esecuzione, il trasporto di persone e cose, oltre ogni altra spesa e retribuzione necessaria per la realizzazione della partecipazione italiana, nonche' le spese di rappresentanza e le spese relative alle manifestazioni collaterali a carattere scientifico, culturale e artistico direttamente collegate alle finalita' dell'Esposizione.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1990 al 22 dicembre 2008
