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Il commissario generale, se dipendente dall'amministrazione statale, ed il segretario generale vengono collocati per tutta la durata dell'incarico nella posizione di fuori ruolo in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare. Essi hanno diritto ad un'indennita' a carico del Commissariato generale, in aggiunta, se dipendenti da amministrazione statale in servizio o a riposo, a tutte le competenze loro spettanti normalmente nella sede di Roma. La predetta indennita', che non ha natura retributiva, e' stabilita con decreto dei Ministri degli affari esteri e del tesoro, tenendo conto della delicatezza dell'incarico, dei relativi oneri e dell'intensita' dell'impegno lavorativo nelle varie fasi, e spetta per l'intero periodo di svolgimento delle funzioni, che per il commissario generale decorre dalla data di conferimento dell'incarico, disposto ai sensi dell'articolo 13 della convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come modificata da ultimo con il protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972. Per i periodi di servizio prestati fuori sede vengono corrisposti, da parte del Commissariato generale, il rimborso delle spese di viaggio, in conformita' alle disposizioni vigenti, e un'indennita' giornaliera commisurata al trattamento di missione riservato ai dipendenti statali.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1990 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-12-22;402~art5 · fonte su Normattiva