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Il commissario generale e' autorizzato ad utilizzare personale dell'amministrazione dello Stato per un contingente che non superi le cinque unita', incluso il direttore amministrativo, che viene collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico ai sensi del comma 2. Il personale di cui al comma 1 puo' essere collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, ovvero essere comandato presso il Ministero degli affari esteri. Il personale di cui al comma 1 ha diritto ad un'indennita' a carico del Commissariato generale, in aggiunta a tutte le competenze ad esso spettanti normalmente nella sede di Roma. La predetta indennita', che non ha natura retributiva, e' stabilita con decreto dei Ministri degli affari esteri e del tesoro, tenendo conto della delicatezza dell'incarico, e spetta relativamente al periodo nel quale il personale svolge le funzioni inerenti al suo incarico. Per i periodi di servizio prestati fuori sede vengono corrisposti, da parte del Commissariato generale, il rimborso delle spese di viaggio, in conformita' alle disposizioni vigenti, e un'indennita' giornaliera commisurata al trattamento di missione riservato ai dipendenti statali.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1990 al 22 dicembre 2008
