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Il commissario generale e' autorizzato ad avvalersi, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, sia in Italia che all'estero, di consulenti ed esperti per un contingente non superiore a trenta unita'. Il compenso per i consulenti ed esperti viene stabilito nelle convenzioni di cui al comma 1 in misura non superiore alle tariffe professionali vigenti. Agli stessi viene, inoltre, corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, in conformita' alle disposizioni vigenti, oltre ad un'indennita' giornaliera commisurata al trattamento di missione dei dipendenti statali di pari categoria. Il commissario generale e' altresi' autorizzato ad assumere, sia in Italia che all'estero, con contratto di diritto privato a termine e che comunque non puo' superare il periodo stabilito dal comma 2 dell'articolo 2, altro personale che si renda necessario per l'espletamento del servizio entro un contingente che non superi le centoventi unita'. Il personale di cui al comma 3 ha diritto ad un trattamento economico onnicomprensivo a carico del Commissariato generale commisurato a quello del personale a contratto presso il consolato italiano a Siviglia con mansioni ausiliarie, esecutive o di concetto, oppure a quello stabilito dalle norme dello Stato ospitante vigenti nell'ambito dell'Esposizione, a seconda del tipo di prestazioni previste dal contratto di assunzione. Detto personale, ove assunto in Italia, ha diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per Siviglia, esclusa ogni indennita' di missione.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1990 al 22 dicembre 2008
