Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e' sostituito dal seguente: " 1. Le spese del CGIE gravano su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Il comitato di presidenza indica alla segreteria le priorita' per la predisposizione del preventivo di spesa e valuta il relativo consuntivo".
Testo vigente dal 30 giugno 1998
