E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla settima ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA) della quale l'Italia fa parte in virtu' della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione. Ai fini previsti dal comma 1 e' stabilito un contributo di L. 611.736.580.000, da versare in tre rate annuali, di uguale importo, a partire dal 1985.

Testo vigente dal 12 maggio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-04-26;153~art1 · fonte su Normattiva