Devono essere considerate contribuzioni ordinarie:

  • a)i contributi che, con qualsiasi denominazione, una pubblica Amministrazione o una azienda autonoma statale abbia assunto a proprio carico, con carattere di periodicita', per la gestione finanziaria di un ente, o che da oltre un biennio siano iscritti nel suo bilancio;
  • b)le imposte, tasse e contributi che con carattere di continuita' gli enti siano autorizzati ad imporre o che siano comunque ad essi devoluti.

Testo vigente dal 8 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-21;259~art2 · fonte del testo