Le ritenute al personale, i contributi ordinari dovuti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e le altre entrate patrimoniali, di carattere ricorrente e continuativo, previste nei precedenti articoli sono versati mensilmente all'OPAFS, in ragione di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti nei relativi capitoli del bilancio, salvo conguaglio al termine di ogni esercizio finanziario.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-12-14;829~art39 · fonte su Normattiva