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Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per gli affari esteri, puo' autorizzare la societa' "Alitalia" - Linee aeree italiane societa' per azioni - a partecipare nella misura del 50 per cento alla gestione della societa' somala di navigazione aerea "Somali Airlines", per la durata di cinque anni, a decorrere dal 1 gennaio 1969.12
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 giugno 1971, n. 508
1La L. 30 giugno 1971, n. 508 ha disposto (con l'articolo unico) che "La facolta' prevista dall'articolo 1 della legge 12 aprile 1969, n. 177, puo' essere esercitata dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per gli affari esteri, anche nel caso in cui la partecipazione azionaria della societa' AlItalia - Linee aeree italiane - alla gestione della Societa' somala di navigazione aerea "Somali Airlines" sia inferiore alla misura del 50 per cento."
L. 9 agosto 1974, n. 368
2con decorrenza dal 1 gennaio 1974
La L. 9 agosto 1974, n. 368 ha disposto (con l'art. 1) che "La facolta' prevista dall'articolo 1 della legge 12 aprile 1969, n. 177, modificato dall'articolo unico della legge 30 giugno 1971, n. 508, e' prorogata per la durata di cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 1974."
Testo in vigore dal 7 settembre 1974 al 22 dicembre 2008
