Per l'attuazione dell'articolo 3 e' autorizzata la spesa di 82.666.157 euro per l'anno 2003 e di 27.555.385 euro per l'anno 2004. Per l'attuazione dell'articolo 4, comma 1, e' autorizzata la spesa di 28.806.000 euro per l'anno 2003. Per l'attuazione dell'articolo 4, comma 2, e' autorizzata la spesa di 3.720.000 euro per l'anno 2003. Per l'attuazione dell'articolo 5 e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2003. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, complessivamente pari a 117.192.157 euro per l'anno 2003 e a 27.555.385 euro per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 4 marzo 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-02-26;60~art6 · fonte su Normattiva