L'incarico di direttore generale e' conferito dal consiglio d'amministrazione, con contratto di diritto privato della durata massima di cinque anni rinnovabile, a dirigenti in servizio presso l'Istituto o presso amministrazioni pubbliche od anche a persone diverse in possesso dei requisiti di professionalita' adeguata alle funzioni da svolgere. Si applicano al direttore generale i limiti di eta' previsti per i dirigenti della pubblica amministrazione ai fini del pensionamento. Al direttore generale spettano le seguenti funzioni:

  • a)curare l'attuazione dei programmi deliberati dal consiglio d'amministrazione;
  • b)provvedere alla gestione finanziaria, tecnica, amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Istituto verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa nei limiti delle disponibilita' di bilancio, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo;
  • c)adempiere alle altre attribuzioni previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in quanto compatibili con quelle attribuite agli altri organi dell'Istituto. Il direttore generale e' responsabile della gestione e dei relativi risultati e partecipa alle sedute del consiglio d'amministrazione con voto consultivo e con le funzioni di segretario.

Testo vigente dal 30 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-11-25;505~art14 · fonte su Normattiva