In attesa della costituzione degli organi ordinari dell'Istituto di cui all'articolo 5, comma 1, e' istituita una gestione transitoria per gli atti di ordinaria amministrazione e per gli adempimenti propedeutici alla costituzione degli organi stessi. Tale gestione e' affidata ai presidenti dei due enti soppressi ovvero, in caso di indisponibilita' di uno di essi o di ambedue, a persona o persone nominate con decreto del Ministro degli affari esteri.

Testo vigente dal 30 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-11-25;505~art15 · fonte su Normattiva