1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare gli emendamenti allo Statuto della Banca Africana di Sviluppo, deliberati dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima, con la risoluzione n. B/ B4/98/04 del 29 maggio 1998. 2. Piena ed intera esecuzione e' data alla risoluzione di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto al punto 6 della risoluzione stessa. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' incaricato della esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con l'Amministrazione della Banca Africana di Sviluppo, conseguenti agli emendamenti di cui al comma 1.

Testo vigente dal 11 febbraio 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-02-03;15~art1 · fonte su Normattiva