Art. 2
La quota di capitale corrispondente ai nuovi titoli di partecipazione sottoscritti dall'Italia sara' versata, su richiesta del Fondo avanzata in maniera uguale per tutti i Paesi partecipanti, solo se sara' necessaria per far fronte ad obbligazioni di restituzione di prestiti contratti conformemente agli articoli V e VII, paragrafo 2, dello statuto del Fondo di ristabilimento.
Testo vigente dal 17 luglio 1980
