[1]Articolo VI TRASFERIMENTI DI CAPITALI

[2]Sezione 1. - Utilizzo delle risorse generali del Fondo per trasferimenti di capitali

  • a)Nessun paese membro puo' fare uso delle risorse generali del Fondo per fronteggiare un ingente o continuato deflusso di capitali, salvo il disposto della sezione 2 del presente articolo. Il Fondo potra' invitare il paese membro ad esercitare opportuni controlli per impedire tale uso delle risorse generali del Fondo. Se, dopo aver ricevuto tale invito, il paese membro non esercitera' adeguati controlli, il Fondo puo' dichiararlo decaduto dal diritto di usare le risorse generali del Fondo.
  • b)Nulla delle disposizioni di questa sezione deve essere inteso nel senso di:
  • 1)impedire l'uso delle risorse generali del Fondo per trasferimento di capitali di ragionevole ampiezza, richiesti per l'espansione delle esportazioni o nel caso ordinario di affari commerciali, bancari o di altra natura; oppure
  • 2)pregiudicare movimenti di capitali cui un paese membro fa fronte con le proprie riserve, ma i paesi membri si impegnano a far si' che detti movimenti di capitali siano compatibili con gli scopi del Fondo.

[3]Sezione 2. - Disposizioni speciali per i trasferimenti di capitali

[4]Ogni paese membro sara' autorizzato ad effettuare acquisti in tranches di riserva per far fronte a trasferimenti di capitali.

[5]Sezione 3. - Controlli dei trasferimenti di capitali

[6]I paesi membri possono esercitare i controlli necessari per regolare i movimenti internazionali dei capitali, ma nessun paese membro potra' esercitarli in modo tale da ostacolare i pagamenti derivanti da operazioni correnti o da ritardare indebitamente i trasferimenti di fondi destinati al regolamento di impegni, salvo quanto stabilito dall'articolo VII, sezione 3, lettera b) e dell'articolo XV, sezione 2.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;882~emendamento-artvi · fonte su Normattiva