[1]Articolo III QUOTE E SOTTOSCRIZIONI

[2]Sezione 1. - Quote e pagamento di sottoscrizioni

[3]Ad ogni paese membro verra' assegnata una quota espressa in diritti speciali di prelievo. Le quote dei paesi membri rappresentati alla Conferenza Monetaria e Finanziaria delle Nazioni Unite, i quali aderiscano al Fondo prima del 31 dicembre 1945, sono quelle indicate nell'Allegato A. Le quote degli altri paesi membri saranno determinate dal Consiglio dei Governatori. La sottoscrizione di ogni paese membro sara' pari alla sua quota, che sara' versata per intero al Fondo, presso il competente depositario.

[4]Sezione 2. - Revisione delle quote

  • a)Ad intervalli massimi di cinque anni, il Consiglio dei Governatori effettuera' una revisione generale delle quote dei paesi membri e, qualora lo ritenga opportuno, ne proporra' la modifica. Esso potra' anche, sempre che lo ritenga opportuno, prendere in considerazione, in qualunque altro momento, la modifica di qualsiasi quota, su richiesta del paese membro interessato.
  • b)In qualsiasi momento il Fondo puo' proporre di aumentare le quote dei paesi che erano membri del Fondo alla data del 31 agosto 1975, in proporzione alle loro quote a tale data, per un ammontare complessivo non superiore agli importi trasferiti, ai sensi dell'articolo V, sezione 12, lettere f), i) e j), dal Conto spese speciali al Conto risorse generali.
  • c)Per qualsiasi modifica delle quote sara' necessaria una maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi.
  • d)La quota di un paese membro non verra' modificata senza il suo consenso e fintanto che essa non sia stata versata, a meno che non si ritenga il versamento come avvenuto, conformemente alla sezione 3, lettera b) del presente articolo.

[5]Sezione 3. - Pagamenti nel caso di modifica di quote

  • a)Il paese membro che acconsenta ad un aumento delle proprie quote ai sensi della sezione 2, lettera a) del presente articolo, versera' al Fondo, in diritti speciali di prelievo, il 25 per cento dell'aumento, entro un periodo stabilito dal Fondo stesso; il Consiglio dei Governatori puo' tuttavia stabilire che tale pagamento venga effettuato, su basi uguali per tutti i paesi membri, in tutto o in parte in valute di altri paesi membri scelti, con il loro consenso, dal Fondo, oppure nella moneta dello stesso paese membro. Ogni paese non partecipante paghera', in valute di altri paesi membri scelti, con il loro consenso, dal Fondo, una parte dell'incremento corrispondente alla quota che dovrebbe essere pagata dai paesi partecipanti in diritti speciali di prelievo. Il saldo di tale aumento verra' pagato dal paese membro nella propria moneta. Le disponibilita' del Fondo nella valuta di un paese membro non potranno aumentare, in conseguenza di versamenti effettuati da altri paesi membri ai sensi della presente disposizione, oltre il limite al quale, ai sensi dell'articolo V, sezione 8, lettera b), 2), le disponibilita' stesse sarebbero soggette a provvigioni.
  • b)Se un paese membro acconsente ad un aumento della propria quota ai sensi della sezione 2, lettera b) del presente articolo, si considerera' come se esso avesse versato al Fondo, in sottoscrizione, un importo pari all'ammontare di tale aumento.
  • c)Se un paese membro acconsente ad una riduzione della propria quota, il Fondo gli versera', entro 60 giorni, un importo uguale alla riduzione. Il pagamento verra' effettuato nella valuta del paese membro e in quell'importo di diritti speciali di prelievo o di valute di altri paesi membri, scelti con il loro consenso dal Fondo, che potra' essere necessario per evitare che le disponibilita' del Fondo in quella valuta si riducano al disotto della nuova quota; tuttavia, in circostanze eccezionali, il Fondo potra' ridurre tali disponibilita' al disotto della nuova quota effettuando il versamento in favore del paese membro in moneta del paese stesso.
  • d)Per qualsiasi decisione di cui alla precedente lettera a) salvo per quanto riguarda la determinazione del periodo e la scelta delle valute, cosi' come previsto nella disposizione di cui sopra, sara' necessaria una maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi.

[6]Sezione 4. - Sostituzione di titoli ai versamenti in valuta

[7]Il Fondo accettera' da qualsiasi paese membro, in sostituzione di quella parte della valuta del paese membro stesso nel Conto risorse generali che, a giudizio del Fondo, non sia necessaria per le sue operazioni e transazioni, effetti od obbligazioni analoghe, emesse dal paese membro o dal depositario designato dal paese membro ai sensi dell'articolo XIII, sezione 2, non negoziabili, infruttiferi e pagabili a vista al loro valore nominale mediante accreditamento al conto del Fondo presso il depositario indicato. Le disposizioni di questa sezione si applicheranno non soltanto alle valute sottoscritte dai paesi membri, ma anche a qualsiasi altra valuta altrimenti dovuta al Fondo, o acquistata dello stesso e che debba essere versata nel Conto risorse generali.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;882~emendamento-artiii · fonte su Normattiva