E' autorizzata la concessione di un contributo finanziario al Fondo comune per i prodotti di base, pari ad euro 70.000 per l'anno 2007, ad euro 3.461.925 per l'anno 2008 e ad euro 3.823.287 per l'anno 2009. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 70.000 per l'anno 2007, ad euro 3.461.925 per l'anno 2008 e ad euro 3.823.287 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 28 dicembre 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-12-27;246~art13 · fonte su Normattiva