All'onere di L. 50.000.000.000 per l'anno 1983 e di lire 81.662.540.000 per l'anno 1984, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 27 aprile 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-04-18;89~art3 · fonte su Normattiva