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In aggiunta alla somma di lire 5 miliardi prevista dall'articolo 4, lettera d), della legge 27 aprile 1962, n. 211, e' autorizzata la spesa di lire un miliardo per consentire un ulteriore aumento del capitale delle societa' di cui la Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato detiene una partecipazione azionaria, ai fini del potenziamento dei pubblici servizi automobilistici e delle attrezzature destinate all'esercizio di essi. A tale scopo, il Ministero del tesoro corrispondera' all'azienda predetta una sovvenzione straordinaria di lire un miliardo.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-12-10;969~art1 · fonte del testo