Provvedimento abrogato dalla l. 28 novembre 2005, n. 246.
Abrogato dal 16 dicembre 2005
Provvedimento abrogato dalla l. 28 novembre 2005, n. 246.
Abrogato dal 16 dicembre 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 18 febbraio 1992 al 16 dicembre 2005. 148 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I rimorchi agricoli di massa a pieno carico superiore a 1.500 chilogrammi sprovvisti di omologazione, ma conformi ai requisiti di idoneita' alla circolazione stradale ai sensi delle disposizioni vigenti e acquistati entro la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti 4 maggio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 20 maggio 1983, e successive modificazioni e integrazioni, sono sottoposti a sanatoria mediante ammissione a visita e prova da parte degli uffici della motorizzazione civile competenti per territorio. Per ottenere l'ammissione a visita e prova di cui al comma 1, i possessori dei rimorchi di cui al medesimo comma devono presentare una domanda cui deve essere allegata o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' indicante le caratteristiche tecniche, costruttive e di idoneita' alla circolazione stradale dei rimorchi o la dichiarazione rilasciata all'atto della vendita da parte della ditta costruttrice indicante le medesime caratteristiche.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 28 NOVEMBRE 2005, N. 246
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1992-01-29;112~art1 · fonte del testo