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I rimorchi agricoli di massa a pieno carico superiore a 1.500 chilogrammi sprovvisti di omologazione, ma conformi ai requisiti di idoneita' alla circolazione stradale ai sensi delle disposizioni vigenti e acquistati entro la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti 4 maggio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 20 maggio 1983, e successive modificazioni e integrazioni, sono sottoposti a sanatoria mediante ammissione a visita e prova da parte degli uffici della motorizzazione civile competenti per territorio. Per ottenere l'ammissione a visita e prova di cui al comma 1, i possessori dei rimorchi di cui al medesimo comma devono presentare una domanda cui deve essere allegata o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' indicante le caratteristiche tecniche, costruttive e di idoneita' alla circolazione stradale dei rimorchi o la dichiarazione rilasciata all'atto della vendita da parte della ditta costruttrice indicante le medesime caratteristiche.

Testo in vigore dal 18 febbraio 1992 al 16 dicembre 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-01-29;112~art1 · fonte del testo