Art. 9 — Indennità militare
A decorrere dal 1 luglio 1990 e' corrisposta al personale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, un'indennita' militare non pensionabile determinata nelle seguenti misure mensili lorde:
- a)ufficiali e sottufficiali.......... L. 75.000;
- b)sergenti................... " 30.000. 2. A decorrere dal 1 luglio 1990 e' soppressa l'indennita' militare forfettaria prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468. 3. A seguito di quanto disposto dai commi 1 e 2, limitatamente all'ultimo trimestre del 1990 sono attribuiti i seguenti importi lordi:
- a)maresciallo capo, maresciallo maggiore e maresciallo maggiore aiutante o scelto: L. 250.000;
- b)tenente e capitano provenienti da carriere diverse con almeno 25 anni di servizio: L. 250.000;
- c)capitani e maggiori con piu' di 15 anni di servizio da tenente: L. 250.000. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394
1con decorrenza dal 1 dicembre 1995
Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 ha disposto (con l'art. 5, comma 6) che "A decorrere dal 1 dicembre 1995, l'indennita' militare di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 231, e' soppressa".
Testo vigente dal 7 ottobre 1995
