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Le Amministrazioni pubbliche e i privati che commissionano forniture all'Amministrazione carceraria debbono versare anticipatamente in Tesoreria una parte del prezzo, non inferiore all'80 per cento, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Testo in vigore dal 8 settembre 1942 al 13 agosto 1993

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