Il punto 6) dell'articolo 3 della legge 10 marzo 1968, n. 173, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Savona; il punto 4) dell'articolo 1 del regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, istitutivo del Consorzio autonomo del porto di Genova; il punto 8) dell'articolo 2 della legge 6 maggio 1940, n. 500, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Napoli, sono rispettivamente sostituiti dal seguente: "Provvedere all'esercizio ferroviario, alla esecuzione e alla manutenzione dei relativi impianti e all'espletamento dei servizi connessi nell'ambito della giurisdizione portuale. Con apposita convenzione saranno stabilite le spese da porre a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato conseguenti all'espletamento del servizio. La convenzione dovra' stabilire, inoltre, le condizioni e l'obbligo dell'Ente porto di fornire i mezzi e gli attrezzi necessari all'espletamento del servizio".

Testo vigente dal 11 gennaio 1972

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urn:nir:stato:legge:1971-12-17;1157~art1 · fonte su Normattiva