Tutti i fondi compresi, sia nella parte ordinaria sia in quella straordinaria, ancorche' in conto residui, dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, stanziati per gli Istituti di cui all'art. l, saranno trasportati, anche se non costituiscano separati capitoli di spesa, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per la pubblica istruzione e per la marina. Il patrimonio immobiliare degli Istituti predetti e quanto e' ad essi assegnato di fabbricati e di terreni, di suppellettile scientifica, tecnica, didattica e libraria, rimane integralmente destinato al servizio degli Istituti medesimi.

Testo vigente dal 25 luglio 1929

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urn:nir:stato:legge:1929-07-08;1222~art3 · fonte del testo

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