Al Ministero della pubblica istruzione competono tutte le facolta' spettanti, in virtu' delle disposizioni vigenti o di convenzioni, al Ministero della marina circa gli Istituti di cui al precedente articolo, nonche' la vigilanza sugli Istituti nautici non governativi sottoposti a quella del Ministero della marina.
Testo vigente dal 25 luglio 1929
