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L'art. 3, comma terzo, della legge 12 agosto 1957, n. 799, dal titolo "Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocamento nei ruoli ordinari di insegnanti inscritti nei ruoli speciali transitori" risulta cosi' modificato: "... a) siano in possesso della idoneita' o abbiano conseguito almeno 7/10 dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di 6/10 per ciascuna di esse, in un concorso a cattedre; b) abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova di cui al precedente comma con qualifiche non inferiori a "valente" e risultino forniti di titolo di abilitazione per esami relativo alle materie costituenti la cattedra o l'insegnamento del ruolo transitorio ordinario cui aspirano o siano in possesso di titolo abilitante per la cattedra di ruolo ordinario o l'insegnamento di ruolo transitorio ordinario cui aspirano. Sono inoltre dispensati dall'esame colloquio i professori di cui al precedente comma che provengano, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, dal ruolo ordinario".

Testo in vigore dal 14 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1958-04-02;303~art1 · fonte del testo