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[1]Ai fini del trasferimento su domanda il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio dagli insegnanti che conseguono il passaggio nel ruolo ordinario in applicazione della legge 12 agosto 1957, n. 799, e' valutabile solo in ragione di un punto per ogni quinquennio e di punti 0,50 per ogni frazione di quinquennio superiore a due anni. La stessa valutazione e' attribuita ai fini del comma precedente al servizio prestato in ruolo ordinario inferiore dagli insegnanti assunti in ruolo superiore per effetto della legge 24 maggio 1956, n. 505, e della legge 8 febbraio 1957, n. 36. Agli stessi effetti nei casi di cui ai precedenti commi il punteggio da attribuire alle qualifiche dell'ultimo quinquennio, riferite al servizio prestato nel ruolo speciale transitorio o del ruolo ordinario inferiore, e' stabilito in ragione di un punto per ogni qualifica di ottimo e di punti 0,50 per ogni qualifica di valente. Ai fini della partecipazione ai concorsi a posti di capo d'Istituto il servizio prestato prima dell'immissione nel ruolo ordinario, nei casi previsti dai primi due commi del presente articolo, non e' computato.
[2]La presente legge, muniti del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 2 aprile 1958
[4]GRONCHI
[5]ZOLI - MORO - MEDICI
[6]Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Testo in vigore dal 14 aprile 1958 al 11 gennaio 1963
