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I servizi concernenti la raccolta e l'elaborazione, ai fini statistici, dei dati relativi alle malattie infettive e sociali soggette a denuncia obbligatoria, attribuiti al Laboratorio di epidemiologia dell'Istituto superiore di sanita', sono trasferiti, ad ogni effetto, all'Istituto centrale di statistica. Gli Uffici provinciali sanitari corrisponderanno, per quanto riguarda le anzidette statistiche, direttamente con l'Istituto centrale di statistica, conservando le stesse attribuzioni esercitate all'atto del passaggio. L'Istituto centrale di statistica impartira' istruzioni agli Uffici provinciali sanitari per quanto concerne il normale lavoro di rilevazione delle anzidette statistiche. Peraltro, le istruzioni generali e di massima in materia, nonche' le modificazioni al sistema delle rilevazioni, saranno preventivamente concordate fra l'Istituto centrale di statistica e l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica. Nulla e' innovato per quanto riguarda l'obbligo da parte degli Uffici provinciali sanitari di segnalare all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica le malattie soggette a denuncia obbligatoria.
Testo in vigore dal 11 giugno 1952 al 22 dicembre 2008
