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Le disposizioni degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, che disciplinano, nella prima attuazione del medesimo decreto legislativo, la nomina dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie forestali nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi dell'economia montana, e delle foreste, sono sostituite dalle norme contenute nei seguenti articoli.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-12-28;1302~art1 · fonte del testo