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Nella prima attuazione del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, i due terzi dei posti vacanti nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi dell'economia montana e delle foreste sono devoluti ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie in attivita' di servizio da almeno quindici anni nel Corpo forestale dello Stato che ne facciano domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le guardie scelte e le guardie forestali debbono essere in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado, oppure debbono aver svolto, almeno dal 1 luglio 1948, esclusivamente e permanentemente mansioni amministrative, di archivio o comunque di competenza del personale della carriera esecutiva.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-12-28;1302~art2 · fonte del testo