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L'inquadramento nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi dell'economia montana e delle foreste e' effettuato sulla base di una graduatoria formata dal Consiglio di amministrazione del personale del Corpo forestale dello Stato tenendo presente il grado ricoperto e, a parita' di grado, l'anzianita' di servizio nel grado stesso. I marescialli maggiori, i marescialli capi ed i marescialli ordinari possono essere inquadrati nel ruolo previsto dal precedente comma con qualifiche non superiori, rispettivamente, a quelle di primo archivista, archivista ed applicato; il restante personale puo' essere inquadrato nel medesimo ruolo con la qualifica di applicato aggiunto.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-12-28;1302~art3 · fonte del testo